Regime patrimoniale

A) Comunione legale dei beni

Dal matrimonio discendono conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale.

In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni.

Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale.

Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

Specificamente, ricadono in comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1 &  co. c.c.);
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi.

Mentre sono esclusi dalla comunione i seguenti beni (art. 179 cc.):

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all’esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • separazione giudiziale dei beni.

Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune.

B) Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l’applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l’amministrazione degli stessi.

C) Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni
  • Comunione convenzionale
    Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge. Concretamente, i coniugi hanno una libertà di azione comunque limitata, poiché con l’accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione.
  • Fondo patrimoniale
    Per accordo tra i coniugi, inoltre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni. Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento. Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito. Per ciò che attiene la proprietà e l’amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.
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