Normalmente la celebrazione del matrimonio è preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, durante il quale i partner possono reciprocamente impegnarsi a compiere atti od assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del futuro matrimonio.
La promessa di matrimonio (anche detta sponsali) consiste nell’impregno reciproco di prendersi come marito e moglie.
La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poiché si è sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio.
L’istituto, regolamentato dagli artt. 79 e ss. c.c., riveste soprattutto importanza sociale ed assume rilievo giuridico, solo in presenza di determinate circostanze:
Solo in tali specifici casi, è possibile ottenere il risarcimento del danno per le spese compiute e per le obbligazioni assunte a causa della promessa di matrimonio, rimasta disattesa (art. 81,1 & co. c.c.).
Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, può essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio.
È possibile inoltre, richiedere autonomamente la restituzione dei doni fatti.
Tale istanza potrà anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti.
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