Matrimonio concordatario e matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio può avvenire davanti all’Ufficiale di stato civile, oppure davanti ad un ministro di culto cattolico o di uno degli altri culti ammessi dallo Stato.

In tale ultimo caso, il matrimonio può comunque produrre effetti sul piano civile (si parla di matrimonio concordatario).

I) Matrimonio contratto con rito esclusivamente religioso

I requisiti richiesti per la celebrazione del matrimonio religioso sono diversi da quelli previsti per contrarre il vincolo civile, così come differenti sono le cause di invalidità.

La disciplina relativa all’atto di matrimonio celebrato con rito religioso è di esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici.

Sotto il profilo religioso, infatti, l’ordinamento italiano non ha alcuna rilevanza, potendo interviene solamente l’autorità ecclesiastica e solamente per ipotesi di nullità (il diritto canonico non prevede, infatti, gli istituti della separazione o del divorzio).

II) Matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili (matrimonio concordatario)

All’atto della matrimonio, è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico . Con gli Accordi di Villa Madama del 1984, l’autorità ecclesiastica e lo Stato italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto del Concordato e gli accordi assunti sono stati resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985.

Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano.

Perché ciò avvenga:

  1. il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi,
  2. devono essere redatti due originali dell’atto di matrimonio,
  3. l’atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Tale ultimo adempimento è quello che riveste maggior rilievo, poiché, in difetto, il vincolo matrimoniale sarà valido, ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso.

La trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile ha quindi efficacia costitutiva, ma gli effetti civili del matrimonio retroagiscono al giorno della celebrazione e non dal momento dell’effettiva trascrizione.

Vi sono inoltre dei casi specifici espressamente previsti dagli Accordi di Villa Madama che non permettono la trascrivibilità del matrimonio contratto con rito canonico.

Qualora la trascrizione non sia stata richiesta all’atto del matrimonio, sarà sempre possibile far luogo alla trascrizione tardiva del matrimonio.

Nel caso sussistano impedimenti che comportino l’invalidità del vincolo in ambito religioso (stante la diversità di disciplina), affinché il provvedimento emesso dalle autorità canoniche ottenga efficacia nell’ordinamento italiano, sarà necessario il vaglio ed il controllo della Corte di Appello civile, dovrà renderlo efficace ed esecutivo con sentenza. Relativamente al matrimonio concordatario trascritto, inoltre, l’ordinamento italiano ha giurisdizione per ciò che attiene la separazione e lo scioglimento del vincolo. Nessun provvedimento dell’autorità italiana produce comunque conseguenze nell’ordinamento canonico, restando, per esso, il vincolo matrimoniale costituito, indissolubile.

Si tratta infatti di competenze concorrenti che operano su piani diversi.

III) Matrimonio contratto secondo il rito civile

In questo caso, il matrimonio è assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali e non rivestirà alcun rilievo in ambito religioso.

L’autorità competente a dirimere qualsiasi tipo di conflitto sorto sarà quella dei tribunali civili ordinari.

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