Il matrimonio obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, nel rispetto delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali (art. 147 c.c.).
I genitori devono contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle loro sostanze.
Qualora gli stessi siano privi di mezzi sufficienti diretti ad assolvere gli obblighi suddetti, l’obbligo investe gli ascendenti legittimi o naturali (cioè i nonni).
In mancanza di attivazione da parte del genitore obbligato o di coloro che sono tenuti per legge ad adempiere, è possibile rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere i provvedimenti idonei a tutelare gli interessi propri della prole (art. 148,2 & co. c.c.). Tali provvedimenti sono comunque, modificabili e revocabili.
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