Vi sono delle particolari situazioni previste tassativamente dalla legge in presenza delle quali il matrimonio è invalido. Si tratta di impedimenti che comportano, a seconda della loro gravità, la nullità o l’annullamento del vincolo contratto dai coniugi.
Il matrimonio è nullo (e l’azione per far valere il vizio può essere sempre esercitata, da chiunque vi abbia interesse) qualora sussista:
Il vincolo è annullabile (e l’azione per far valere il vizio può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse nel termine di 10 anni) in presenza di:
Il matrimonio è annullabile (e l’azione per far valere il vizio può essere esercitata solo da determinate persone) qualora:
Inoltre, il vincolo non è valido se contratto per errore, con violenza o qualora sia determinato da timore di eccezionale gravità.
Infine, il matrimonio può anche essere simulato, quando il vincolo esiste pur non essendo realmente voluto da chi lo ha contratto.
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