Separazione giudiziale

Alla separazione giudiziale si ricorre nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale.

La separazione giudiziale può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, collaborazione tra i coniugi, mantenimento e cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto (per ulteriori informazioni: sentenze sull’addebito della separazione). Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

La prima udienza del giudizio di separazione giudiziale prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale. Come per la separazione consensuale, il presidente del tribunale può adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione dela causa ha la forma di sentenza.

È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare la separazione tra i coniugi già in occasione della prima udienza e con sentenza non definitiva. Il procedimento prosegue poi per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.

Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario.

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno essere modificate o revocate in ogni tempo qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

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