Modifica delle condizioni di separazione

La modifica delle condizioni di separazione puàò essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.

I provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno infatti carattere decisorio e per loro natura sono sempre modificabili.

È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole o all’assegnazione della casa familiare.

La modificazione dei provvedimenti adottati in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura decisoria che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.

La modificazione può avvenire, ad esempio, se uno dei due coniugi ha avuto un notevole incremento di reddito rispetto a quello goduto durante il matrimonio, se ha perduto il lavoro, se ha instaurato una stabile convivenza.

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o, se necessario, con un ricorso giudiziale congiunto.

Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un mutamento nelle condizioni personali o patrimoniali dei coniugi (ad es. un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro). La restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147).

Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Qualora il coniuge affidatario trasferisca in altro luogo la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.

La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione può essere richiesta solo con l’assistenza di un avvocato.

Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione, è possibile richiedere assistenza legale al nostro studio.

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