Se l’assegno di mantenimento viene revocato le somme vanno restituite

Se l'assegno di mantenimento viene revocato le somme vanno restituite

Con l’ordinanza n. 28646/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge beneficiario di un assegno di divorzio successivamente revocato per insussistenza dei presupposti, è tenuto a restituire tutte le somme incassate con decorrenza dal momento in cui ha iniziato a percepire l’assegno.

L’intervento della Cassazione nasce da una vicenda in cui una moglie ha percepito in mala fede il contributo di mantenimento da parte del coniuge, pur lavorando. Dopo diversi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito il diritto del marito ad ottenere in restituzione quanto ingiustamente versato.

Scrive la Corte nell’ordinanza «…l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui […] la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo matrimoniale (cfr., in motivazione, Cass. 30257 del 2017). Ne consegue, pertanto, che l’obbligo restitutorio dovrà riguardare anche il periodo ricompreso nell’intervallo temporale tra il momento in cui la stessa ha concretamente iniziato a percepire l’emolumento […] fino a quello della già citata ordinanza di questa Corte».

La Corte ha inoltre riconosciuto anche la deverosità degli interessi legali, precisando che « l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadra nell’istituto della conditio indebiti (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente il provvedimento stesso, sia perché il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti […] ne consegue, altresì, che gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1282 cod. civ., dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall’origine».

ordinanza Cassazione n. 28646/2021

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