Riforma del processo civile: “Il tribunale per la famiglia”

Riforma del processo civile: "Il tribunale per la famiglia"

La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile) ha disciplinato, unitamente alla revisione del processo civile, un apparato normativo volto alla creazione di un “rito unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi alle famiglie, alle persone e ai minorenni, prevedendo, a tal fine, l’istituzione di un “Tribunale unico per la famiglia, le persone e i minorenni.”

L’articolo 1, comma 24 della l. 206/2021, stabilisce i criteri direttivi per l’istituzione del Tribunale unico da attuarsi entro il 31 dicembre 2024.

Con l’istituzione del Tribunale unico per la famiglia e le persone (c.d. Tribunale per le famiglie), che avrà sede circondariale in composizione monocratica per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado, verrà meno la dibattuta questione della ripartizione di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.

Dinnanzi a tale unico organo giurisdizionale, infatti, verranno incardinati tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attualmente di competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Resteranno esclusi solo i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all’immigrazione, che saranno di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.

In particolare, le sezioni circondariali decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti de potestate sino ad oggi attribuiti al Tribunale per i Minorenni, nello specifico:

  • decadenza della potestà genitoriale (art. 330 c.c.)

  • affido temporaneo del minore (art. 1 e 2 L. 184/93)

  • riconoscimento di figli nati da relazioni parentali

  • azione degli ascendenti per mantenere rapporti con i nipoti minorenni (art. 317bis c.c.)

  • amministrazione del patrimonio del minore e continuazione nell’esercizio di impresa

  • autorizzazione al matrimonio del minore

Sempre le sezioni circondariali saranno competenti anche dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e di quelli relativi al risarcimento del danno endofamiliare.

Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni e saranno, altresì, competenti relativamente alle impugnazione dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.

Ad essere unico sarà anche il rito, difatti, con la riforma verranno eliminate anche le differenze di rito, sarà uno solo il rito applicabile a tutte le controversie in materia di famiglia, che sino ad oggi, sono state frammentate in un molteplicità di procedure. Il rito unico – che sarà introdotto con ricorso – dovrà garantire una trattazione celere delle cause pur senza rinunciare alla garanzia per un giusto processo.

Altra importante novità introdotta dalla riforma è quella per cui i Giudici assegnati al Tribunale della Famiglia saranno individuati esclusivamente tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al predetto Tribunale.

  AVVERTENZE

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale con sedi in Roma o Milano.
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.