Riforma Cartabia: Il Piano Genitoriale Obbligatorio

Riforma Cartabia: Il Piano Genitoriale Obbligatorio

La Riforma Cartabia – nell’ambito dei procedimenti che riguardano minori (separazioni, divorzi, cessazioni di convivenza etc.) – ha introdotto la formulazione obbligatoria del c.d. Piano Genitoriale.

Il comma 4 dell’art. 473-bis.12 c.p.c. stabilisce che al ricorso introduttivo dovrà essere allegato un “Piano Genitoriale”, consistente in un’illustrazione del progetto educativo e di accudimento del minore, cosicché il Giudice possa adottare i provvedimenti più opportuni nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, senza tralasciare le sue abitudini consolidate.

L’allegazione del Piano Genitoriale dovrà essere compiuta – a pena di decadenza – anche dal genitore convenuto (art. 473-bis.16).

Con l’introduzione obbligatoria del Piano Genitoriale, il legislatore, al fine di favorire il benessere e gli interessi dei figli, oltre garantire la continuità dei rapporti con entrambi i genitori, ha voluto adottare uno strumento che possa consentire al meglio l’organizzazione e la gestione della famiglia con figli minorenni a seguito della separazione o del divorzio, con l’obiettivo che possa diventare occasione di confronto e di una riflessione adeguata tra i genitori sulle modalità di vivere il loro nuovo status di genitori, dopo la separazione o il divorzio.

Il Piano Genitoriale dovrà, caso per caso, disciplinare nel dettaglio tutti gli aspetti della vita del figlio minore.

A titolo esemplificativo, dovrà riportare, oltre i dati personali del minore anche:

  1.  l’indicazione della scuola frequentata e di eventuali percorsi di recupero e/o ripetizioni
  2. periodi di visita proposti per il genitore non collocatario
  3. attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative
  4. le frequentazioni parentali e amicali
  5. le informazioni mediche ed eventuali indennità e benefici

Sarà sempre opportuno inserire e prevedere nella compilazione del piano genitoriale anche le modalità ed i tempi di comunicazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario: potranno ad esempio essere inserite dai genitori indicazioni sull’uso di smartphone o socialnetwork da parte dei figli minorenni, nonché su eventuali mezzi di controllo da installare sul dispositivo in uso al minore.

Il Piano Genitoriale dovrà essere redatto in forza dell’accordo da parte di entrambi i genitori. Se c’è disaccordo, il Giudice, nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli, potrà formulare una proposta di piano genitoriale. L’accettazione del piano proposto dal Giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto, poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39, c.p.c. ovvero:

  • ammonizione del genitore inadempiente
  • individuazione ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento
  • condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice potrà condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche del minore stesso.

ESEMPIO DI PIANO GENITORIALE INDIVIDUALE

 

 

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