Con l’ordinanza n. 1482/2023 del 18/01/2023 la Cassazione, prima sez. Civile, ha confermato la sentenza di secondo grado che revocava il contributo al mantenimento ad una moglie che disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese sostenute. Tali spese erano anche voluttuarie e la donna aveva anche letteralmente trasformato il proprio fisico dedicandosi ad una intensa e costante attività di body building.
Nel rigettare il ricorso della donna, la Corte di Cassazione ricorda che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del contributo fornito dall’ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Sezioni Unite 18287/2018, 18287/2019 e 5603/2020).
Secondo il parametro composito – assistenziale e perequativo compensativo – che è stato oggetto dell’elaborazione interpretativa delle Sezioni Unite, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Andrea TOTÒ