Il mantenimento del figlio maggiorenne non portatore di handicap

La Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali si può revocare l’assegno di mantenimento in precedenza stabilito per il figlio maggiorenne non portatore di handicap.

Con l’ordinanza n. 2056 del 24.01.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un padre che era stato obbligato a pagare il contributo al mantenimento da versare a ciascuna delle due figlie gemelle, di anni ventinove, emigrate all’estero ed economicamente indipendenti.

I Giudici Ermellini, nell’accogliere la domanda del padre che chiedeva la revoca dell’assegno, hanno infatti rilevato quanto segue:

a) è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento, non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo nè tantomeno un percorso di studi ancora da completare;

b) la Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione del padre e nel confermare la somma dovuta alle due figlie, ha erroneamente omesso di valutare se le figlie si siano attivate nella ricerca di un’occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti: sul punto deve essere richiamato e ribadito il principio per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato di lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cassazione Ordinanza n. 2056 del 24/01/2023

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