Il nuovo ricorso giudiziale per la separazione e il divorzio tra coniugi

Il nuovo ricorso giudiziale per la separazione e il divorzio tra coniugi

La recente riforma Cartabia introdotta con la Legge delega del 26 novembre 2021, n. 206 (attuato per la parte che ci interessa con il D. Lgv. del 10 ottobre 2022, n. 149) ha sensibilmente modificato il rito relativo ai procedimenti in materia di famiglia. Tra le novità più importati è certamente da segnalare l’unificazione delle procedure relative alle cause di separazione e divorzio (che possono ora essere chiesti congiuntamente a determinate condizioni), di affidamento della prole e delle altre procedure in materia di diritto di famiglia. Pertanto, a partire dell’entrata in vigore delle modifiche normative, si dovrà predisporre un atto introduttivo, la cui forma e il cui contenuto sono ora uniformi.

Vediamo in dettaglio le caratteristiche di tale scritto nella procedura giudiziale.

L’art 473-bis.12 (Forma della domanda) prevede che la forma dell’atto introduttivo rimane quella della del ricorso.
Il ricorso dovrà essere depositato presso il Tribunale competente, che è ora quello di residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, o in mancanza di prole, quello di residenza del coniuge convenuto. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Il ricorso deve essere necessariamente redatto in “modo sintetico”, e pertanto deve contenere un’esposizione chiara dei fatti e delle domande, evitando ripetizioni, divagazioni e circostanze non utili ai fini della causa.

Il ricorso deve contenere:

  1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono
  3. il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura
    la determinazione dell’oggetto della domanda
  4. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni
  5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione
  6. l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, e copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti

Inoltre, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
  2. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni
  4. un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute

La nuova formulazione dell’art. 473-bis.49 prevede inoltre la facoltà di proporre, contestualmente alla domanda di separazione, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che sarà tuttavia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

All’esito del deposito del ricorso, nominato se del caso un Giudice Relatore, il Presidente del Tribunale procederà alla fissazione della data dell’udienza di comparizione delle parti, con l’indicazione del termine per la notificazione alla controparte e per la costituzione di quest’ultima. L’udienza di comparizione delle parti dovrà svolgersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso o nel termine maggiore se il resistente risiede all’estero.

Il Giudice avrà inoltre la possibilità di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni.

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