Il minore abbandonato novità legislative

Il minore abbandonato novità legislative

La legge n. 206/2021 è intervenuta – in materia di allontanamento dei minori – a modificare l’art. 403 c.c., modificando il primo comma e aggiungendo ulteriori sette commi.

Con le nuove disposizioni il legislatore regola nel dettaglio la procedura in caso di adozione di provvedimenti che collocano i minori abbandonati in luoghi protetti.

La situazione di abbandono morale e materiale del minore era già contenuta nel testo previgente, mentre innovativa risulta la previsione che l’allontanamento è ipotizzabile “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque l’emergenza di provvedere“.

Un ulteriore elemento di novità, rispetto al passato, è costituito dalla espressa previsione normativa della obbligatorietà della nomina del Curatore Speciale nei giudizi ex art. 403 c.c., prima richiesta solo in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Per quanto attiene alla procedura, la norma prevede che: l’autorità amministrativa che dispone l’allontanamento del minore deve darne comunicazione entro 24 ore al Pubblico Ministero, il quale ha 72 ore di tempo per revocare l’allontanamento (ove lo ritenga palesemente infondato) o per richiederne la convalida al Tribunale per i minorenni, che deve provvedere entro 48 ore.

Qualora il Tribunale per i minorenni convalidi il provvedimento di allontanamento deve instaurare il contraddittorio entro 15 giorni, al fine di ascoltare i genitori, il minore (se la sua età lo consente) e il curatore speciale dello stesso. Solo successivamente, il Tribunale per i minorenni deve provvedere entro 15 giorni a confermare o revocare il provvedimento. Se tali termini non vengono rispettati, l’allontanamento del minore perde efficacia.

Viene prevista la possibilità di impugnare il provvedimento che conferma l’allontanamento davanti alla Corte d’Appello da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale e del Curatore Speciale del minore.

Infine, il legislatore della riforma ha inteso ribadire che il rimedio del collocamento del minore in comunità deve essere residuale, confermando la preferenza per soluzioni di tipo familiare.

 

 

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