Il mantenimento del figlio ultratrentenne

Mantenimento del figlio ultratrentenne

mantenimento figlio ultratrentenne

La Corte Suprema di Cassazione, richiamando la precedente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità e ribadita comunque la necessità di procedere caso per caso alla valutazione, è tornata ad occuparsi dell’annosa questione relativa al contributo al mantenimento da versarsi al figlio ultratrentenne.

Protagonista della vicenda, giunta fino alla Cassazione, è un padre che ha agito al fine di vedere dichiarata la cessazione del suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ultraquarantenne, esponendo come la stessa non avesse in alcun modo tentato di reperire nessuna attività lavorativa.

Il Tribunale rigettava la domanda, la Corte d’Appello il relativo reclamo, cosicché il padre veniva condannato anche al pagamento nei confronti della madre delle somme dovute e non corrisposte sempre a titolo di mantenimento della figlia prima dell’accertamento, intervenuto nel 2016, del rapporto di filiazione, anno in cui la stessa aveva già compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La decisione della Cassazione

L’uomo, ormai anziano, ricorreva quindi per la cassazione del provvedimento denunciando come la Corte territoriale avesse omesso ogni motivazione con riferimento all’avanzata età della figlia. A fondamento della propria istanza, richiamava alcune precedenti sentenze, sia di merito che di legittimità, tra le cui prime se ne rinvengono alcune che hanno tentato di individuare il ragionevole limite di tempo oltre il quale il figlio maggiorenne nulla può più pretendere circa il proprio mantenimento.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso del padre, confermando l’indirizzo giurisprudenziale di merito (Tribunale di Modena, 01/02/2018 e Tribunale di Milano, 29/03/2016) e della stessa Corte di Cassazione (sentenze n. 22314/2017 e n. 5883/2018).

Secondo la decisione l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne disoccupato deve essere erogato dal genitore sino al limite di età pari a trentaquattro anni, fermo restando che comunque il Giudice deve sempre valutare la situazione caso per caso.

Infatti, per il riconoscimento del mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice deve utilizzare criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, tenendo sempre a mente che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Nelle fattispecie in esame dunque, sulla base proprio dei predetti criteri, il genitore – già in età avanzata – veniva esonerato dal versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della prole.

Ordinanza n. 358 del 10 gennaio 2023

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