Il figlio maggiorenne di età ragguardevole che non lavora perde il mantenimento

Il figlio maggiorenne che ha raggiunto un'età ragguardevole senza lavorare perde il diritto al mantenimento

La Cassazione torna sull’argomento del figlio adulto e ormai da tempo divenuto maggiorenne, e che non lavora o studia, stabilendo che perde il diritto al mantenimento.

L’ordinanza della Cassazione Sez. I n. 358 del 2 luglio 2021 n. 18785 ha infatti accolto il ricorso di un padre che era stato obbligato a pagare il mantenimento per la figlia, nelle more del giudizio divenuta addirittura quarantenne, disponendo la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio.

La Corte di cassazione inoltre approfitta della motivazione  per citare e ricordare degli importanti precedenti sull’argomento.

I precedenti di merito sul mantenimento del figlio maggiorenne

Questi i precedenti dei tribunali citati nel provvedimento:

  1. L’ordinanza del 29 marzo 2016 del Tribunale di Milano, in cui si afferma che “con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 cod. civ., ma non più del mantenimento ex art. 337 ter e ss.. In forza dei doveri di autoresponsaiblità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
  2. L’ordinanza del 1 febbraio 2018 del Tribunale di Modena che ha stabilito il principio in base al quale il figlio che abbia raggiunto l’età di 34 anni deve rilasciare l’abitazione materna, per il raggiungimento dell’età limite, anche se non è pienamente autosufficiente.

I precedenti della Cassazione

Questi invece sono i precedenti citati della Corte di legittimità:

  1. Cass., n. 22314/2017 che ha confermato il decreto della corte di merito che, in riforma della decisione di prime cure, ha pronunciato la revoca del mantenimento alla figlia trentacinquenne disoccupata ma che non era affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa.
  2. Cass., n. 5883/2018 che ha confermato la revoca dell’assegno ad un figlio ultra trentenne in quanto “ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare […] le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, perché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
  3. Cass. n. 17183/2020 ha ribadito che la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l’insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.

Conclusioni

Si conferma pertanto l’orientamento della Corte di legittimità, consolidato ormai da molti anni, volto a determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il figlio o la figlia che non lavora e non studia, e che resta colpevolmente inerte rispetto alla volontà di reperire un’occupazione.

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