Ex moglie che convive non ha diritto all’assegno divorzile

Ex moglie che convive non ha diritto all'assegno divorzile

In questi giorni, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione assai dibattuta dell’assegno divorzile. 

Secondo la Cassazione la ex moglie che ha instaurato una consolidata relazione affettiva e una stabile e duratura convivenza con un nuovo compagno, libera il coniuge onerato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile. 

Più precisamente, con ordinanza n. 2840 del 31 gennaio 2023, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che la stabile convivenza more uxorio  della ex moglie, comprovata anche dalla circostanza per cui l’uomo con il quale convive rappresenta un costante e solido punto di riferimento per il figli nati dal precedente matrimonio, comporta la perdita dell’assegno divorzile.

 

Nella fattispecie, niente assegno divorzile alla ex moglie che, seppur aveva rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla gestione della famiglia, al momento della separazione – pur essendo ancora giovane – non si era impegnata a reperire una occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini professionali, scegliendo di dedicarsi all’attività politica e al volontariato, nel corso del giudizio aveva poi ammesso di aver formato una stabile convivenza e che l’uomo con cui aveva ricostruito il nuovo menage familiare rappresentava per il figlio di quattro anni un serio riferimento.

 

 

 

  AVVERTENZE

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale con sedi in Roma o Milano.
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2840.pdf