Casa familiare è assegnata al genitore collocatario dei figli minori

Assegnazione casa familiare al genitore collocatario dei figli minori

La casa famigliare è assegnata al genitore collocatario della prole

Il Giudice – in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti – assegna la casa familiare al genitore collocatario della prole.

Nell’attribuzione del godimento della casa familiare, il Giudice deve considerare unicamente l’interesse del minore, la cui esigenza primaria consiste nel conservare il proprio ambiente familiare.

E’ per questa ragione che la casa familiare é assegnata al genitore collocatario della prole, fatta salva l’ipotesi in cui sia preferibile una diversa soluzione, sempre nell’interesse primario ed esclusivo del figlio minore.

Si evidenzia che, per costante giurisprudenza sul punto (Cass. 27599/2022; Cass. 3015/2018), l’attribuzione in godimento della casa familiare persegue lo scopo di tutelare i figli, mantenendo il medesimo ambiente.

L’assegnazione della casa familiare non è diretta a garantire un vantaggio patrimoniale per l’altro genitore.

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 2 agosto 2023, n. 23501 ha ulteriormente precisato che lo scopo dell’attribuzione del godimento dell’abitazione familiare consiste nel non modificare l’habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove questi ultimi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.

Il Giudice, infatti, deve considerare esclusivamente l’interesse dei minori e, in particolare, l’esigenza primaria consistente nel conservare il loro ambiente familiare.

In ragione di ciò, la casa – ove il minore ha vissuto – è assegnata al genitore collocatario della prole, fatto salvo il caso in cui il Giudice, sempre nell’interesse del minore, valuti che sia preferibile una diversa soluzione.

Nel caso richiamato, il Giudice di merito non si è attenuto però a tali principi e ha disposto la revoca dell’assegnazione senza addurre uno specifico pregiudizio per le due figlie minori, pertanto, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Nel regolare il godimento della casa familiare, nei casi di crisi familiare, il Giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore.

Con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga individuata una diversa soluzione, anche concordata dai genitori, che possa tutelare compiutamente il preminente interesse del minore.

 

 

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