Separazione ed accesso ai documenti fiscali del coniuge

accesso dichiarazioni dei redditi

Il coniuge è titolare di un diritto soggettivo di accesso alla documentazione detenuta dall’Agenzia delle Entrate a tutela degli interessi economici e della serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza dei figli minori, da utilizzare nel corso di un giudizio di separazione personale.

È quanto ha deciso il TAR Puglia con sentenza n. 94 del 31 luglio 2017 ordinando all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, costituiti dalla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale relativa al marito, per consentirne l’uso alla moglie in un procedimento pendente per separazione personale.

Nel caso di specie, infatti, la donna intendeva dimostrare che il marito, sottraendosi all’onere di contribuire alle spese di famiglia, si era creato un patrimonio personale che non poteva considerarsi di sua esclusiva proprietà.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsti al Capo V della legge n. 241/1990 ha la finalità di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, ma anche lo scopo di tutelare il singolo.

Si parla, infatti, di diritti riconosciuti per salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti, quali i diritti soggettivi e gli interessi legittimi: l’interesse deve essere ovviamente diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

La sentenza sopra richiamata parla di giurisprudenza consolidata in materia e richiama, per l’appunto, la recentissima sentenza del TAR Veneto, in cui si riconosce espressamente “il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata” (TAR Veneto, sentenza n. 61 del 19 gennaio 2017).

Anche in questo caso si è deciso che gli interessi economici e la serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori, abbiano una tutela prevalente o quantomeno un bilanciamento con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa in materia di accesso ai documenti “sensibili” del coniuge.

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