Sentenze – Violazione dell’obbligo di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Irrilevanza in sede penale dell’inadempimento dell’obbligato stabilito in sede civile. (Cp, articolo 570)

I mezzi di sussistenza di cui alla norma (articolo 570, comma 2, n. 2) devono essere intesi con accezione diversa da quella di cui si occupa il giudice in tema di separazione e di regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. In materia penale rileva ciò che è necessario per la sussistenza (vitto, vestiario, canoni casa – luce – gas, istruzione dei figli) per cui il giudice penale deve verificare – prescindendo dalla corresponsione dell’assegno stabilito in sede civile – se ai beneficiari siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, nei termini appena indicati, per effetto della condotta omissiva del soggetto attivo. Ciò perché il reato non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento dell’obbligato, tant’è che nel caso inverso, ai fini della sussistenza del fatto penale non rileva neanche l’ausilio ai beneficiari proveniente dagli altri obbligati in via di regresso.

Tribunale di Salerno, sentenza 15 dicembre 2004 n. 1316 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 6 del 12 febbraio 2005, pagina 95)

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