Sentenze – Regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni)

Matrimonio – Regime patrimoniale – Comunione legale dei beni – Scioglimento – Divisione – Beni fruttiferi – Godimento da parte di un singolo coniuge – Conseguenze – Credito dell’altro – Decorrenza. (Cc, articoli 191, 192 e 194)

Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Ne deriva, pertanto, che quello dei coniugi rimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l’altro coniuge del corrispettivo di tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni.

Cass. Sezione I, sentenza 24 maggio 2005 n. 10896 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 29 del 23 luglio 2005, pagina 65)

Matrimonio – Regime patrimoniale – Comunione legale dei beni – Scioglimento – Rimborsi e restituzioni – Condizioni – Limiti – Distinzione tra spese rimborsabili e non rimborsabili. (Cc, articolo 192)

A norma dell’articolo 192, comma 3, del Cc, il coniuge ha diritto al rimborso, da parte della comunione, delle somme appartenenti al proprio patrimonio personale, utilizzate per spese e investimenti a beneficio di quello comune (escluse le somme resesi necessarie per l’acquisto dei beni caduti in comunione) nella misura in cui dimostri l’appartenenza di dette somme ai propri averi personali. La distinzione tra spese rimborsabili e non rimborsabili si effettua, pertanto, separando quelle effettuate con danaro proprio di ciascuno dei coniugi da quelle effettuate con danaro o frutti dei beni appartenenti alla comunione, avendo presente che tra i beni appartenenti alla comunione sono compresi i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, consumati – anche per finalità di gestione, manutenzione e miglioramento dei beni comuni – in epoca precedente allo scioglimento di essa. L’attivo e il passivo della comunione, anche quello formatosi nei confronti del comunista che via ha investito danaro proprio, è poi ripartito per quote uguale tra i coniugi, all’atto dello scioglimento di essa.

Cass. Sezione I, sentenza 24 maggio 2005 n. 10896 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 29 del 23 luglio 2005, pagina 65)

Divisione dei beni in comunione legale – Alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale – Rilevanza del momento della stipula del contratto di mutuo individuale – Sussiste. (Cc, articoli 177, 179 e 191)

In ipotesi di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il momento rilevante al fine di stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile e, quindi, di verificare se esso ricade nella comunione legale, va individuato in quella della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale. Solo in tal modo, infatti, assumendo la veste di semplice mutuatario, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell’alloggio e l’edificio passa in regime di proprietà frazionata, cui partecipa la stessa cooperativa per le unità non ancora trasferite a singoli assegnatari.

Edizione n. 28 del 16 luglio, pagina 71 (in Giuda al Diritto, Cass. Sezione I, sentenza 11 giugno 2005 n. 12382)

Matrimonio – Famiglia – Regime patrimoniale – Comunione legale – Beni esclusi – Indennità di accompagnamento – Bene personale del coniuge percettore – Esclusione. (Cc, articoli 177 e 179)

La cosiddetta indennità di accompagnamento è indirizzata non già al sostentamento dei soggetti minorati nella loro capacità di lavoro ma realizza una misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tale soggetto, al fine di evitare il ricovero in istituti di cura e di assistenza con conseguente riduzione della relativa spesa sociale. Deriva, da quanto precede, pertanto, che tale indennità non può rientrare, nemmeno in via di interpretazione estensiva o analogica nell’ipotesi dei beni personali dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, di cui all’articolo 179, lettera e) Cc laddove si fa riferimento alla pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, e rientra, invece, nella previsione di cui all’articolo 177, lettera c) stesso codice.

Cass. Sezione I, sentenza 27 aprile 2005 n. 8758 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno 2005, pagina 42)

Divisione della comunione legale – Costruzione edificata su terreno di proprietà esclusiva – Importi spettanti al coniuge non proprietario. (Cc, articoli 177, 179, 192, 935, 2033 e 2697)

La costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà esclusiva di quest’ultimo, mentre la tutela spettante al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla costruzione opera non già sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, nel senso che il coniuge che si è giovato dell’accessione è tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l’edificazione, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Cc, mentre ove nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge al medesimo spetta, ai sensi dell’articolo 2033 del Cc, il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l’acquisto dei materiali che per la manodopera.

Cass. Sezione I, sentenza 4 febbraio 2005 n. 2354 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 9 del 5 marzo 2005, pagina 84)

Rapporti patrimoniali – Comunione legale dei beni – Separazione personale – Termine di prescrizione – Lavori di ristrutturazione su bene di proprietà esclusiva del coniuge – Diritto di credito. (Cc, articoli 2941 e 2942)

L’articolo 2941 del Cc – che dispone la sospensione della prescrizione tra coniugi – deve applicarsi, attesa la tassatività dei casi di sospensione previsti dagli articoli 2941 e 2942 del Cc, sia nel caso che i coniugi abbiano comunanza di vita sia allorché si trovino in stato di separazione personale. Al coniuge non proprietario dei beni per i quali sono stati effettuati esborsi con denaro comune ovvero con suo esclusivo, compete un diritto di credito quantificabile, in assenza di prova contraria, nella metà della spesa sostenuta a vantaggio del bene non facente parte della comunione ma in proprietà esclusiva dell’altro coniuge, sul quale trattandosi di debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali dalla messa in mora, sino al saldo effettivo.

Tribunale di bologna, sezione I, sentenza 21 giugno 2004 n. 1895 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 2 del 15 gennaio 2005, pagina 78)

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