Il provvedimento straniero di omologazione della separazione consensuale, pronunciato al termine di una procedura di giurisdizione volontaria, è suscettibile di riconoscimento automatico, senza ricorso ad alcun procedimento, nonostante la sua inidoneità a divenire res iudicata, posto che l’articolo 66 della legge 218/1995 non esige tale condizione, ma soltanto che il provvedimento straniero di giurisdizione volontaria non sia contrario all’ordine pubblico interno, sia pronunciato nel rispetto dei diritti essenziali della difesa e provenga da un’autorità competente secondo i criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano.
Cass. Sezione I, sentenza 21 ottobre 2005 n. 20464 (in Guida al Diritto, Edizione n. 47 del 10 dicembre 2005, pagina 40)
In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione, trovando fondamento nell’articolo 1322 del Cc, devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del Cpc, senz’altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’articolo 160 del Cc. Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’articolo 158 del codice civile.
Cass. Sezione I, sentenza 20 ottobre 2005 n. 20290 (in Guida al Diritto, Edizione n. 46 del 3 dicembre 2005, pagina 55)
I provvedimenti ex articolo 708 del Cpc di contenuto economico (assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, quando in assenza di figli, viene disposta nell’interesse del coniuge economicamente più debole) non hanno titolo e causa nel giudizio di separazione, ma si riconnettono a esso solo occasionalmente, dipendendo non già dall’essere i coniugi conviventi o separati, ma dall’essere i medesimi legati appunto dal rapporto di coniugio, cui si correla, finché a tale vincolo permane l’obbligo di mantenimento.
Corte d’appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 15 giugno 2005 n. 2709 (in Guida al Diritto, Edizione n. 35 del 10 settembre 2005, pagina 91)