Sentenze – Dovere di mantenimento dei figli

Filiazione – Alimenti – Spese straordinarie – Decisioni di particolare importanza – Attività ricreative. (Cc, articolo 261)

Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata.

Tribunale di bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925 (in Guida al Diritto, Edizione n. 37 del 24 settembre 2005, pagina 70)

Assegno per il figlio divenuto maggiorenne – Legittimazione – Coniuge affidatario – Presupposti – Coabitazione tra il figlio maggiorenne e il genitore affidatario – Presenza saltuaria del figlio – Irrilevanza – Limiti. (Cc, articoli 151 e 156)

Qualora il figlio divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente non chieda che l’assegno, disposto per il suo mantenimento a favore del coniuge affidatario, gli sia corrisposto direttamente, deve ritenersi che persista da parte di detto coniuge la legittimazione a riscuoterlo iure proprio a titolo di rimborso di quanto costantemente anticipato per conto dell’altro coniuge. Un tale riconoscimento presuppone, però, la persistenza della coabitazione fra il figlio divenuto maggiorenne e il genitore cui era stato affidato in minore età. A tal fine la presenza del figlio solo saltuaria, per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi, non fa venir meno il requisito della coabitazione, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore allorché il figlio vi ritorni ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, collegamento che costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa nella quale era prima vissuto quotidianamente e concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle sue esigenze.

Cass. Sezione I, sentenza 27 maggio 2005 n. 11320 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 30 del 30 luglio 2005, pagina 68)

Assegno di mantenimento per il figlio – Raggiunta maggiore età e autosufficienza dello stesso – Interruzione nella corresponsione – Legittimità – Esclusione. (Cpc, articolo 710)

Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall’articolo 710 del Cpc, con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno.

Cass. Sezione I, sentenza 4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 20 del 21 maggio 2005, pagina 45)

Matrimonio – Separazione e divorzio – Figli – Diritti – Quantificazione dell’assegno – Criteri – Elementi rilevanti. (Cc, articoli 147, 148 e 156; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 6)

In seguito alla separazione e al divorzio la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, inoltre, impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’adeguata predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Al riguardo, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.

Cass. Sezione I, sentenza 22 marzo 2005 n. 6197 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 17 del 30 aprile 2005, pagina 43)

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