Sentenze – Filiazione

Dichiarazione giudiziale di paternità – Decorrenza degli effetti della sentenza – Conseguenze in ordine al diritto di mantenimento ex articolo 148 del codice civile. (Cc, articoli 148, 158, 261 e 277)

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti dal riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 del Cc, e, quindi, a norma dell’articolo 261 del Cc, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 del Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali.

Cass. Sezione I, sentenza 16 luglio 2005 n. 15100 (in Guida al Diritto, Edizione n. 40 del 15 ottobre 2005, pagina 54)

Filiazione – Naturale – Dichiarazione giudiziale – Giudizio di ammissibilità – Interesse del minore – Contrarietà – Condizioni. (Cc, articolo 274)

Ai fini dell’ammissibilità del giudizio diretto alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ai sensi dell’articolo 274 del Cc, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero la prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e in mancanza di essi l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità  di questo a instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre. L’interesse, del figlio, nato fuori dal matrimonio, all’accertamento della paternità naturale, inoltre, non è escluso dall’assenza di affectio da parte del presunto padre, né dalla dichiarazione di costui di non volere adempiere in ogni caso ai doveri morali inerenti alla potestà dei genitori.

Cass. Sezione I, sentenza 16 luglio 2005 n. 15101 (in Guida al Diritto, Edizione n. 38 del 1 ottobre 2005, pagina 54)

Filiazione – Alimenti – Spese straordinarie – Decisioni di particolare importanza – Attività ricreative. (Cc, articolo 261)

Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne é tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata.

Tribunale di bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925 (in Guida al Diritto, Edizione n. 37 del 24 settembre 2005, pagina 70)

Filiazione – Filiazione naturale – Legittimazione – Disconoscimento della paternità – Imprescrittibilità dell’azione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Costituzione, articolo 3; Cc, articoli 244, 261, 263, 265 e 266)

L’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento del figlio legittimato prevista dall’articolo 263 del Cc ha la propria giustificazione in relazione alla peculiare natura delle azioni di Stato, le quali incidono in una materia dominata da interessi pubblicistici e, quindi, sottratta alla disponibilità dei privati. Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di una possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione in relazione alle ipotesi previste dagli articoli 244, 261, 265 e 266 del codice civile.

Cass. Sezione I, sentenza 15 aprile 2005 n. 7924 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 23 del 11 giugno 2005, pagina 48)

Filiazione – Naturale – Riconoscimento – Minore già riconosciuto dall’altro genitore – Diritto soggettivo – Conseguenze. (Costituzione, articolo 30; Cc, articolo 250)

La possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni sedici, già riconosciuto da un genitore costituisce un diritto soggettivo primario dell’altro genitore, garantito dall’articolo 30 della Costituzione, nei limiti dell’articolo 250 del Cc. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l’unica lettura possibile della disposizione de qua in armonia con il dettato costituzionale è nel senso che deve escludersi che l’autorizzazione al riconoscimento sia concedibile – dall’autorità giudiziaria – solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale, atteso che il diritto al riconoscimento è comprimibile (con la negazione dell’autorizzazione) solo nei limiti di una forte probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del riconoscimento.

Cass. Sezione I, sentenza 11 febbraio 2005 n. 2878 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 11 del 19 marzo 2005, pagina 66)

Famiglia – Disconoscimento della paternità – Conoscenza del tradimento della moglie acquisita in epoca anteriore alla nascita – Dies a quo per la proposizione della domanda – Individuazione – Momento della nascita del figlio – Sussistenza – Momento della raggiunta certezza negativa della paternità – Esclusione. (Cc, articoli 235 e 244)

Il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità va individuato nel momento della nascita del figlio, atteso che, nell’ipotesi di conoscenza del tradimento della moglie acquisita anteriormente alla nascita, è appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l’anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell’articolo 235, comma 1, n. 3 e dell’articolo 244, comma 2, del Cc, come additivamente emendato con sentenza 134/85 della Corte costituzionale. Anche perché una diversa esegesi del suddetto articolo 244, che differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta.

Cass. sezione I, sentenza 10 gennaio-25 febbraio 2005 n. 4090 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 12 del 26 marzo 2005, pagina 26)

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