Sentenze – Divorzio

Divorzio – Condizioni economiche in sede di separazione dei coniugi e condizioni in sede di divorzio – Distinzione – Sussistenza – Patto che preveda la persistente operatività delle condizioni di separazione in regime di divorzio – Nullità di tale patto per illiceità della causa. (Legge 898/1970)

Le condizioni economiche del divorzio prescindono completamente dalle condizioni assunte in sede di separazione: con la pronuncia di divorzio viene infatti meno lo stato di separazione dei coniugi e con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi; peraltro un patto che ne prevedesse la persistente operatività in regime di divorzio sarebbe nullo o per illiceità della causa.

Corte d’appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 23 febbraio 2005 n. 830 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 15 del 16 aprile 2005, pagina 90)

Matrimonio – Separazione e divorzio – Cessazione degli effetti civili – Domanda – Presupposti. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898)

In caso di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata da entrambi i coniugi, si presume la continuità dello stato di separazione.

Tribunale di Torino, sentenza 11 ottobre 2004 n. 35001 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 2 del 15 gennaio 2005, pagina 78)

Matrimonio – Separazione consensuale – Successiva richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio – Decorso del triennio d’ininterrotta separazione – Prova e necessità della sua preesistenza rispetto al deposito della domanda. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 3, n. 2, lettera b)

Il triennio d’ininterrotta separazione dei coniugi, necessario per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si presume nel caso in cui la domanda sia presentata congiuntamente e deve essere già maturato alla data della presentazione dell’istanza in cancelleria.

Tribunale di Torino, sezione vii, sentenza 9 giugno 2004 n. 32639 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 4 del 29 gennaio 2005, pagina 79)

Matrimonio – Divorzio – Procedimento – Passaggio in giudicato della sentenza di separazione – Pendenza dei termini per l’impugnazione – Accertamento da parte del giudice del divorzio – Contenuto. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 3)

Il giudice del divorzio può verificare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, se pendano i termini per impugnare, è tenuto ad accertare se vi è stato giudicato della pronuncia di separazione per avere la parte soccombente su tale punto della decisione appellato solo altre statuizioni, rendendo definitivo l’accertamento dell’intollerabilità della convivenza, riconosciuta e dedotta anche da controparte che ha visto accogliere la domanda di separazione con addebito e non può legittimamente censurare la decisione che ha accolto la sua istanza per ogni profilo. L’esigenza, in particolare, che non sia più controvertibile lo status di separati è soddisfatta con la verifica, da parte del giudice del divorzio, che la sentenza di separazione non è più soggetta a una delle impugnazioni di cui all’articolo 324 del Cpc da parte del soccombente come unica parte che può conseguire un risultato giuridicamente utile per l’impugnazione della sentenza.

Cass. Sezione i, sentenza 16 novembre 2004 n. 21683 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 5 del 5 febbraio 2005, pagina 38)

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