Sentenze – Assegno di mantenimento

Sentenza di divorzio – Sopraggiunta in pendenza di precedente controversia tra i coniugi circa i provvedimenti patrimoniali – Cessazione della materia del contendere per quest’ultima causa – Esclusione. (Cpc, articoli 324 e 378)

La pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui persista quello alla definitiva regolamentazione dell’assegno fino alla sentenza di divorzio.

Cass. Sezione I, sentenza 28 ottobre 2005 n. 21091 (in Guida al Diritto, Edizione n. 47 del 10 dicembre 2005, pagina 40)

Separazione personale dei coniugi – Modifiche pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione – Validità – Sussiste. (Cc, articoli 160, 1322 e 1343; Cpc, articoli 710 e 711)

In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione, trovando fondamento nell’articolo 1322 del Cc, devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del Cpc, senz’altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’articolo 160 del Cc. Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’articolo 158 del codice civile.

Cass. Sezione I, sentenza 20 ottobre 2005 n. 20290 (in Guida al Diritto, Edizione n. 46 del 3 dicembre 2005, pagina 55)

Matrimonio – Separazione personale – Mantenimento – Diritto al – Condizioni – Assegno di divorzio – Differenze. (Cc, articoli 151 e 156; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)

Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancata titolarità di adeguati redditi propri, ovvero redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, senza che, a differenza di quanto previsto – in materia di divorzio – dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo attualmente vigente), occorra altresì il concorso dell’ulteriore requisito rappresentato dal fatto che colui che pretende il relativo emolumento non possa procurarsi detti redditi per ragioni oggettive. È evidente, pertanto, che è irrilevante la volontarietà del pensionamento della parte istante l’assegno in questione in corso di causa.

Cass. Sezione I, sentenza 21 settembre 2005 n. 18604 (in Guida al Diritto, Edizione n. 43 del 5 novembre 2005, pagina 72)

Assegno divorzile – Mancata attribuzione – Fissazione successiva – Presupposti. (Legge 898/1970, articoli 5 e 9)

Dopo la pronuncia del giudice del divorzio, nel caso di mancata attribuzione di un assegno, sia perché la domanda è stata respinta sia perché non è stata neppure proposta, la fissazione per la prima volta di un assegno potrà avvenire, non ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/1970, ma ai sensi del successivo articolo 9, e pertanto solo se sopravvengono giustificati motivi, con l’avvertenza che tale sopravvenienza potrà riguardare soltanto l’indisponibilità di mezzi adeguati o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero le condizioni e il reddito dei coniugi. Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui il coniuge divorziato che chiede per la prima volta la determinazione dell’assegno sia rimasto contumace nel giudizio di divorzio. La contumacia, infatti, non determina una diversa portata della pronuncia di divorzio e, in particolare, non consente al giudice, adito ai sensi dell’articolo 9 citato, di riconoscere al coniuge che è rimasto contumace una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non ha chiesto l’attribuzione di un assegno divorzile.

Cass. Sezione I, sentenza 25 agosto 2005 n. 17320 (in Guida al Diritto, Edizione n. 40 del 15 ottobre 2005, pagina 54)

Assegno all’ex coniuge – Natura e criteri di determinazione – Onere probatorio – Precedente tenore di vita – Conservazione e deterioramento. (Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 10)

Presupposti per la concessione di assegno di divorzio è l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. È onere della parte richiedente provare, il precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche attraverso la produzione di documentazione fiscale risalente all’epoca dell’unione, da cui poter quantomeno indurre l’effettivo tenore di vita sostenuto dalla coppia nonché che tale tenore sia stato conservato successivamente alla separazione a fronte del deterioramento delle condizioni economiche sopportato dalla richiedente.

Tribunale di bologna, Cass. Sezione I, sentenza 22 febbraio 2005 n. 542 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3 settembre 2005, pagina 68)

Matrimonio – Divorzio – Assegno di divorzio – Attribuzione – Presupposti – Notevole differenza tra i redditi – Sufficienza – Fattispecie. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)

Correttamente il giudice del merito desume il diritto di uno dei coniugi a percepire, a carico dell’altro, un assegno periodico di divorzio, ove accerti che durante la convivenza mentre quest’ultimo (dentista libero professionista) non aveva mai goduto di un reddito (da lui dichiarato) inferiore a 60 milioni di lire l’anno (giunto, successivamente anche a 80 milioni), l’altro (istruttrice di danza) aveva tratto dal proprio lavoro un reddito annuo di soli 9 milioni e 900mila lire, comprensivo del rimborso delle spese. Tale circostanza, infatti, è idonea a evidenziare la differenza tra il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio e quello successivo e, quindi, il peggioramento della condizione economica del coniuge avente un reddito inferiore (non compensato nella specie dal reddito che lo stesso poteva trarre dall’investimento di circa 150 milioni ricavato dalla vendita di un cespite ereditario).

Cass. Sezione I, sentenza 13 giugno 2005 n. 12625 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 29 del 23 luglio 2005, pagina 65)

Separazione personale dei coniugi – Determinazione dell’assegno di mantenimento – Contestazioni – Ricorso da parte del giudice alla polizia tributaria – Ammissibilità. (Legge 898/1970, articolo 5)

L’articolo 5, comma 9, della legge 898/1970, nel testo novellato dall’articolo 10 della legge 74/1987, il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che “in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, deve ritenersi applicabile in via analogica, stante l’identità di ratio, anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all’assegno di mantenimento. L’esercizio di detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Esiste, tuttavia, un limite a tale discrezionalità, da rinvenire nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di detto potere, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, facendo capo in tal caso allo stesso l’obbligo di disporre accertamenti di ufficio.

Cass. Sezione I, sentenza 17 maggio 2005 n. 10344 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno, pagina 42)

Assegno divorzile – Individuazione del tenore di vita dei coniugi – Rilevanza di quello concordato, tollerato o subito – Esclusione. (Cc, articolo 156; legge 898/1970, articolo 5)

Il tenore di vita, cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali e non già quello tollerato, o subito, o anche concordato con l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui.

Cass. Sezione I, sentenza 16 maggio 2005 n. 10210 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno 2005, pagina 42)

Cessazione effetti civili del matrimonio – Assegno di divorzio – Giudicato sulla pronuncia – Sopravvenienza di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – Irrilevanza. (Legge 218/1985, articolo 64; Cc, articolo 2909)

Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell’assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell’articolo 2909 del Cc anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

Cass. Sezione I, sentenza 4 marzo 2005 n. 4795 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 58)

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio – Assegno di mantenimento per i figli – Figli divenuti maggiorenni e autosufficienti in epoca successiva alla determinazione dell’assegno – Mancata corresponsione dell’assegno – Legittimità – Esclusione – Procedimento ex articolo 710 del Cpc per la modifica delle condizioni di separazione – Necessità. (Cc, articolo 158; Cpc, articolo 71)

Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenze passate in giudicato, può essere modificato o estinguersi, solo attraverso la procedura prevista dall’articolo 710 del Cpc con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno.

Cass. sezione I, sentenza 16 febbraio-4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 39)

Famiglia – Prescrizione civile – Decorrenza – Separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio – Diritto al conseguimento dei ratei dell’assegno di mantenimento – Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza – Esclusione. (Cc, articoli 2934 e 2935)

In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi a oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.

Cass. sezione I, sentenza 16 febbraio-4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 39)

Divorzio – Condizioni economiche in sede di separazione dei coniugi e condizioni in sede di divorzio – Distinzione – Sussistenza – Patto che preveda la persistente operatività delle condizioni di separazione in regime di divorzio – Nullità di tale patto per illiceità della causa. (Legge 898/1970)

Le condizioni economiche del divorzio prescindono completamente dalle condizioni assunte in sede di separazione: con la pronuncia di divorzio viene infatti meno lo stato di separazione dei coniugi e con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi; peraltro un patto che ne prevedesse la persistente operatività in regime di divorzio sarebbe nullo o per illiceità della causa.

Corte d’appello di roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 23 febbraio 2005 n. 830 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 15 del 16 aprile 2005, pagina 90)

Matrimonio – Separazione – Assegno di mantenimento – Decorrenza – Dalla data della domanda – Ammissibilità – Modulazione della misura dell’assegno nel tempo – Possibilità. (Cc, articoli 155 e 156)

In tema di separazione personale dei coniugi la circostanza che la spettanza degli assegni di cui agli articoli 155 e 156 del Cc decorra fin dalla domanda non esclude il potere del giudice del merito di graduare e differenziare nel tempo la entità dell’assegno di contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati. Ne segue, pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non vuole anche dire necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali.

Cass. Sezione I, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23570 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 14 del 9 aprile 2005, pagina 78)

Divorzio – Successivo a separazione – Assegno di divorzio – Comportamento di uno dei coniugi – Anteriormente alla separazione – Irrilevanza. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 3 e 5)

Il comportamento dei coniugi, anteriore alla separazione, resta superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione. Ne deriva, pertanto, che ove questa sia stata pronunciata senza addebito (e con il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi) nell’accertamento delle ragioni della decisione, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio può tenersi conto solo del comportamento della parte beneficiaria dell’assegna successivo alla separazione, quando esso si sia rilevato tale da precludere la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.

Cass. Sezione I, sentenza 1° febbraio 2005 n. 1989 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 12 del 26 marzo 2005, pagina 52)

Divorzio – Procedura per l’ottenimento di somme dovute da terzi al coniuge obbligato da distrarsi a favore del coniuge creditore – Sussistenza – Limiti. (Legge 898/1970, articolo 8, comma 3)

In materia di divorzio la normativa prevede una procedura specifica volta a consentire la distrazione di somme periodiche, dovute da terzi al coniuge obbligato, in favore del coniuge creditore.

Corte d’appello di roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 26 gennaio 2005 n. 359 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 9 del 5 marzo 2005, pagina 92)

Matrimonio – Divorzio – Assegno di divorzio – Decorrenza – Fissazione da parte del giudice – Condizioni – Limiti. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 4)

In base all’articolo 4 della legge n. 898 del 1970 il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, può retrodatare la decorrenza dell’assegno di divorzio alla data della domanda, ma non a una data intermedia, tra quella della domanda e il passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso in cui le condizioni per la maturazione del diritto a percepire l’assegno si siano concretizzate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, posto che in tale ipotesi la decorrenza non potrà che essere fissata dalla maturazione delle dette condizioni, con onere per il giudice, di motivare sul punto.

Cass. Sezione I, sentenza 16 dicembre 2004 n.23396 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 5 del 5 febbraio 2005, pagina 38)

Matrimonio – Divorzio – Assegno di divorzio – Revisione – Mutamento delle condizioni del coniuge creditore – Condizioni – Limiti. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)

L’articolo 9 della legge sul divorzio subordina la modifica degli obblighi di mantenimento previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge alla sopravvenienza di giustificati motivi. Tale allocuzione sta a indicare che non è sufficiente il mutamento delle condizioni economiche patrimoniali del coniuge debole per giustificare una diversa quantificazione del quantum dell’assegno, ma è necessario che il mutamento sia di entità tale da modificare sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all’atto della pronuncia di divorzio.

Cass. Sezione I, sentenza 16 dicembre 2004 n. 23359 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 5 del 5 febbraio 2005, pagina 38)

Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento – Breve durata del matrimonio – Rilevanza ai fini della preclusione del diritto – Esclusione. (Cc, articolo 156)

La durata del matrimonio non rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all’assegno di mantenimento, essendo rilevanti, invece, la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla breve durata del matrimonio pertanto non può essere riconosciuta un’efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, nel concorso delle suindicate condizioni. Al più, alla durata del matrimonio, da riferire peraltro, anche al periodo della separazione, può essere attribuito rilievo, unitamente alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

Cass. Sezione I, sentenza 16 dicembre 2004 n. 23378 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 3 del 22 gennaio 2005, pagina 70)

Modifica dell’assegno divorzile – Presupposti – Indagini da parte del giudice di merito – Accertamento del tenore di vita del titolare dell’assegno – Necessità. (Cpc, articoli 739 e 742-bis; legge 898/1970, articolo 9)

La domanda di modifica dell’assegno divorzile, ai sensi dell’articolo 9 della legge 898/1970, implica una reiterata valutazione comparativa della situazione economica delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l’obbligato, il mantenimento per il titolare dell’assegno del tenore di vita che l’articolo 5 della stessa legge ha inteso garantire. Il giudice del merito, pertanto, deve accertare se i mutamenti sopravvenuti abbiano determinato l’esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche, verificando l’esistenza di un nesso di causalità fra questi e l’instaurarsi di una nuova situazione, tale da giustificare il convincimento in ordine alla circostanza che l’ex coniuge abbia acquistato la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a permettergli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, anche qualora egli non percepisca più l’assegno divorzile.

Cass. Sezione I, sentenza 15 novembre 2004 n. 21631 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 3 del 22 gennaio 2005, pagina 70)

Torna alla pagina della giurisprudenza

  AVVERTENZE

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale con sedi in Roma o Milano.
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.