Sentenze – Assegnazione casa familiare

Famiglia – Diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale non titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato – Possibilità di trascrizione del titolo che riconosce il diritto (Cc, articoli 147, 148, 261, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657)

Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale a ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore.

Corte costituzionale – sentenza 12-21 ottobre 2005 n. 394 (in Guida al Diritto, Edizione n. 45 del 26 novembre 2005, pagina 16)

Separazione personale dei coniugi – Casa coniugale – Oneri condominiali – Pagamento dovuto dal coniuge assegnatario – Sussiste. (Cc, articolo 156; Cpc, articoli 706, 708 e 710)

In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o del comproprietario dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle condominiali), onde tali spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario.

Cass. Sezione I, sentenza 19 settembre 2005 n. 18476 (in Guida al Diritto, Edizione n. 42 del 29 ottobre 2005, pagina 65)

Separazione personale dei coniugi – Casa coniugale – Domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di oneri condominiali – Competenza. (Cc, articolo 156; Cpc, articoli 706, 708 e 710)

Qualora un coniuge, facendo espresso riferimento e richiamo al provvedimento temporaneo e urgente di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, adottato nella sede presidenziale del giudizio di separazione personale, richieda il rimborso di quanto da lui spontaneamente e consapevolmente corrisposto a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, nonché a titolo di imposte e tasse, la domanda che così viene proposta mira a esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, onde si è al di fuori dell’ambito del giudizio principale di separazione ex articolo 706 e seguenti del Cpc o del giudizio per la modifica delle conseguenti statuizioni ex articolo 710 del Cpc, considerato che siffatta domanda non presenta dirette connessioni con quelle statuizioni e attiene, piuttosto, alla sorte degli oneri sopra indicati, cosicché, pur trattandosi di abitazione familiare di coniugi in regime di separazione, la competenza del giudice determinata secondo le regole comuni non trova deroga in favore del giudice competente per la separazione o del giudice competente per la modifica dei relativi provvedimenti.

Cass. Sezione I, sentenza 19 settembre 2005 n. 18476 (in Guida al Diritto, Edizione n. 42 del 29 ottobre 2005, pagina 65)

Separazione – Assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne é esclusivo proprietario – Limiti – Presupposto: accordo tra le parti – Conseguenze. (Cc, articolo 151)

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne è esclusivo proprietario deve ritenersi possibile solo in presenza dell’accordo delle parti sul punto e quale componente dell’assegno di mantenimento, nel senso che in tal caso si deve tenere conto del valore economico dell’assegnazione nella liquidazione dell’assegno. Mancando il presupposto richiesto dalla legge per privilegiare uno dei due coniugi nel godimento dell’alloggio in precedenza condiviso, la regolamentazione dei loro diritti sull’immobile esula dalle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o di divorzio. Ciò non vuol dire che i diritti di ciascun coniuge siano privi di tutela giudiziaria, ma soltanto che devono essere azionati con le domande appropriate e nelle sedi competenti.

Corte d’appello di roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 1 giugno 2005 n. 2528 (in Guida al Diritto, Edizione n. 35 del 10 settembre 2005, pagina 91)

Separazione – Casa coniugale – Assegnazione – Tutela dell’ambiente familiare. (Cc, articolo 155)

In sede di separazione coniugale, il diritto di proprietà, eventualmente anche esclusivo, che un coniuge abbia sulla casa coniugale, può essere sacrificato e compresso da un provvedimento di assegnazione solo qualora tale provvedimento sia giustificato dall’affidamento di figli minori e/o non economicamente autosufficienti. L’assegnazione della casa coniugale trova giustificazione nel superiore interesse, di tutela alla conservazione dell’ambiente familiare per i figli minori, che ne costituisce la ratio legis.

Cass. Sezione I, sentenza 14 gennaio 2005 n. 79 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3 settembre 2005, pagina 68)

Assegnazione casa familiare – Provvedimento diretto alla tutela del coniuge pi� debole – Esclusione. (Cc, articolo 155; legge 898/1970, articolo 6)

L’assegnazione della casa familiare risponde all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l’ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti; pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio.

Cass. Sezione I, sentenza 10 giugno 2005 n. 12295; Cass. Sezione I, sentenza 11 giugno 2005 n. 12382 (entrambe in Giuda al Diritto, Edizione n. 28 del 16 luglio 2005, pagina 71)

Separazione personale dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Opponibilità ai terzi – Ammissibilità. (Legge 898/70, articolo 6; Cc, articolo 1599)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall’articolo 11 della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

Cass. Sezione I, sentenza 10 giugno 2005 n. 12296 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 28 del 16 luglio 2005, pagina 71)

Comodato – Opponibilità dell’assegnazione al terzo proprietario – Ammissibilità. (Cc, articoli 155 e 1809)

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, di è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso è cui la cosa deve essere destinata è il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, del Cc, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

Cass. Sez. Unite, sentenza 21 luglio 2004 n. 13603

Comodato – Assegnazione della casa familiare al coniuge del comodatario – Opponibilità dell’assegnazione al terzo proprietario – Ammissibilità. (Cc, articoli 155 e 1809)

Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione per l’uso previsto nel contratto, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, del Cc. è, pertanto, opponibile al proprietario comodante la suddetta assegnazione giudiziale di casa coniugale, se ricorrono gli indicati presupposti di fatto: destinazione a casa familiare del bene concesso in comodato e mancata allegazione e prova, da parte del proprietario comodante, della sopravvenienza di un suo urgente e imprevisto bisogno.

Cass. Sezione I, sentenza 23 marzo 2005 n. 6278 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 17 del 30 aprile 2005, pagina 43)

Comodato da un terzo – Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario – Recesso ad nutum del comodante – Ammissibilità. (Cc, articoli 155 e 1810)

Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, in successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. Ciò comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale.

Cass. Sezione I, sentenza 13 febbraio 2007 n. 3179 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 13 del 31 marzo 2007, pagina 59)

Matrimonio – Separazione – Casa familiare – Assegnazione – Condizioni – Tassatività – Contribuzione al coniuge economicamente più debole – Esclusione. (Cc, articoli 155 e 156)

L’assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi, in caso di separazione personale degli stessi, presuppone che allo stesso siano affidati i figli minorenni o che con lo stesso convivano figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, rimanendo centrale, nella stessa ratio della disposizione di cui all’articolo 155 del Cc, non già un’impropria finalità di forma di contribuzione economica alle esigenze del coniuge più debole, ma il profilo della tutela dell’habitat domestico, con tutto il complesso di valori in esso sintetizzati, se e fino a quando permanga appunto questo contesto di convivenza.

Cass. Sezione I, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23570 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 14 del 9 aprile 2005, pagina 78)

Divorzio – Assegnazione della casa coniugale – Assenza di prole minore o maggiorenne non ancora economicamente autonoma – Immobile nella disponibilità del proprietario – Sussistenza – Conseguenze. (Legge 898/1970)

In assenza di prole minore o maggiorenne non ancora economicamente autonoma da tutelare a mezzo della corresponsione del domicilio familiare il giudice non è tenuto a disporre in ordine all’assegnazione dell’immobile che rientra naturalmente nella disponibilità del proprietario. Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul capo relativo all’assegnazione della casa coniugale.

Corte d’appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza 26 gennaio 2005 n. 359 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 9 del 5 marzo 2005, pagina 92)

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