AFFIDAMENTO CONDIVISO
L’affidamento condiviso: principi e regole

L’articolo 155 del codice civile, così come modificato, stabilisce il principio che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per molte delle sue manifestazioni, tale principio aveva già trovato ingresso nel nostro ordinamento attraverso le pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute nel tempo, e il legislatore si è limitato ad enunciarlo in una sorta di preambolo della nuova normativa.

Tale principio risolve, inoltre, il contrasto certamente esistente tra le norme di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 316 (esercizio della potestà dei genitori), da una parte, e l’art. 155, nella sua vecchia formulazione, dall’altra.

In base alla nuova norma, pertanto, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In questo caso (art. 709-ter), per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento, è+ competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

Altra interessante novità è stata prevista per l’ipotesi di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. In questo caso, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente (ossia rivolgendo il provvedimento sanzionatorio ad entrambi i coniugi):

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Sempre su decisione del giudice, la potestà può essere esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Si è pertanto preferito lasciare al giudice la facoltà di adottare i provvedimenti relativi ai figli con ampia gradazione: dalla possibilità che l’affidamento sia esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli (la scelta da prediligere, salvo il caso di interesse contrario per il minore), alla possibilità che l’esercizio della potestà sia riservato ad uno soltanto dei coniugi, passando attraverso la via intermedia che vede la possibilità che l’amministrazione ordinaria sia esercitata separatamente (ma da ciascun genitore), mentre è richiesta la volontà congiunta dei coniugi per le questioni di carattere straordinario.

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Data: 11.02.2006

Autore: Avv. Andrea TOTÒ

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