AFFIDAMENTO CONDIVISO
Applicazione della disciplina anche ai procedimenti relativi alla cessazione della convivenza o comunque ai figli di genitori non coniugati

In base all’art. 4, comma secondo, della nuova normativa, le disposizioni in materia di affido condiviso, nonché tutte le altre novità introdotte con la medesima legge, si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili (quindi per i casi di divorzio) o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi alla cessazione della convivenza more uxorio o comunque ai figli naturali.

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Data: 11.02.2006

Autore: Avv. Andrea TOTÒ

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